Art.
3
L'associazione
ha sede in Carpi (MO) via G.Puccini numero 10.
Patrimonio
Art.
4
Il patrimonio
è formato:
- dalle quote dei costituenti e dei successivi associati in
misura paritaria, che dovranno essere versate entro il 31 dicembre
di ogni anno;
- dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche
e giuridiche o associazioni;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
Associati
Art.
5
Possono essere
associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche,
associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutti i soggetti che, previa domanda motivata,
vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione
gli associati verseranno la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati
che non abbiano esercitato la propria dichiarazione di recesso
entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati associati
anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della
quota annuale di associazione.
Art.
6
La qualità di
associato si perde per morte, recesso o decadenza.
La decadenza è deliberata dal Comitato Direttivo per la mora
superiore a sei mesi nel pagamento della quota associativa annuale,
ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie
o dei regolamenti o delle delibere assembleari o di quelle del
Comitato Direttivo.
Il provvedimento di decadenza dovrà essere comunicato all'associato
dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione,
puo ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al
Presidente dell'Associazione.
Art.
7
Sono organi
dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato Direttivo;
- Il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
Assemblea
Art.
8
Gli associati
formano l'Assemblea. Per la validità della sua costituzione
e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che
sia presente almeno la metà degli associati e le delibere saranno
prese a maggioranza dei presenti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida con
la presenza di almeno un terzo degli associati e delibererà
sempre a maggioranza dei presenti.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia
necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
Le medesime saranno formalizzate mediante atto pubblico. L'Assemblea
si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea
deliberare in merito: - all'approvazione del bilancio consuntivo
e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei
regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse
sottoporle.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo,
mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 8
giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Delle delibere
dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente
e dal Segretario, riportato nell'apposito libro.
Comitato
Direttivo
Art.
9
Il Comitato
Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre
a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed
il Vice Presidente. Qualora, durante il mandato, venissero a
mancare uno o più componenti del Comitato Direttivo, quest'ultimo
coopterà altri componenti in sostituzione di quelli venuti a
mancare. I componenti cooptati dureranno in carica fino alla
prossima assemblea, la quale potrà confermarli fino alla scadenza
del Comitato Direttivo che li ha cooptati. In caso di mancata
conferma, l'Assemblea provvederà alla nomina di altro o altri
componenti del Comitato Direttivo.
Se viene meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo,
quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea perchè
provveda alla sostituzione dei mancanti. I componenti nominati
dall'Assemblea scadranno insieme con quelli in carica all'atto
della loro nomina.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione
dell'associazione, che dovranno, peraltro, essere esercitati
tassativamente nei limiti delle disponibilità liquide ed effettive
dell'associazione stessa.
Il Comitato Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo
e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
Il Comitato Direttivo determina l'entità delle quote associative,
che verranno finalizzate esclusivamente per fare fronte alle
spese di funzionamento dell'associazione, e stabilisce le modalità
per il reperimento di altri fondi necessari per le spese stesse.
Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri
ad uno o più componenti del Comitato stesso.
Il Comitato Direttivo potrà, altresì, conferire speciali incarichi
a procuratori.
Il Comitato Direttivo potrà predisporre un regolamento per disciplinare
e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere
sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi
membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente in caso
di assenza o impedimento del Presidente, o su richiesta di un
terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della
riunione, mediante lettera raccomandata. In caso di urgenza,
la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax almeno
due giorni prima della data prevista per la riunione.
Delle delibere del Comitato Direttivo si redige processo verbale,
firmato dal Presidente e dal Segretario, da riportare nell'apposito
libro.
Presidente
Art.
10
Il Presidente
del Comitato Direttivo, ovvero il Vice Presidente in caso di
assenza o impedimento del primo, hanno la legale rappresentanza
dell'associazione verso i terzi ed in giudizio e danno esecuzione
alle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.
Collegio
dei Revisori
Art.
11
Il Collegio
dei Revisori è nominato dall'Assemblea. E' composto di tre membri,
con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui
funzione consiste nel controllare la correttezza della gestione
in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo
una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio
consuntivo.
Bilancio
Art.
12
L'esercizio
si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di febbraio
di ogni anno il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea
il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro
il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.
Art.
13
L'associazione
si estingue per deliberazione dell'assemblea con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati, adottata mediante atto
pubblico. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio
sarà devoluto ad altra associazione con finalità similari o
di utilità sociale, in conformità a quanto verrà deliberato
dall'Assemblea.
Norme finali
Art.
14
Per tutto quanto
non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme
del codice civile.