Statuto dell'associazione



 

"Associazione per Internet"
Denominazione - oggetto - sede

Art.1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione denominata "Associazione per Internet".

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività prevalentemente nei settori della formazione e dell'istruzione. In particolare, l'associazione si propone di diffondere la conoscenza della rete Internet presso un vasto pubblico, allo scopo di:
- migliorare i servizi resi dall'Amministrazione Pubblica (centrale, locale e sanitaria) alla cittadinanza;
- allargare le possibilità di acculturamento e di formazione in ogni settore;
- abbattere differenze e distanze culturali e geografiche;
- diffondere la conoscenza sulle attività e sui servizi di volontariato e dell'associazionismo;
- diffondere l'uso di nuovi servizi per l'intrattenimento;
- ricercare nuove opportunità di crescita sul territorio;
- diffondere nuovi metodi di lavoro (telelavoro) che offrono anche miglioramenti sul piano delle politiche ambientali.
Potranno essere svolte altre attività direttamente connesse a quelle di cui sopra.

Art. 3

L'associazione ha sede in Carpi (MO) via G.Puccini numero 10.

Patrimonio

Art. 4

Il patrimonio è formato:
- dalle quote dei costituenti e dei successivi associati in misura paritaria, che dovranno essere versate entro il 31 dicembre di ogni anno;
- dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche o associazioni;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
 

Associati

Art. 5

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutti i soggetti che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non abbiano esercitato la propria dichiarazione di recesso entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. 

Art. 6

La qualità di associato si perde per morte, recesso o decadenza.
La decadenza è deliberata dal Comitato Direttivo per la mora superiore a sei mesi nel pagamento della quota associativa annuale, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o di quelle del Comitato Direttivo.
Il provvedimento di decadenza dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, puo ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato Direttivo;
- Il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
 

Assemblea

Art. 8

Gli associati formano l'Assemblea. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che sia presente almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibererà sempre a maggioranza dei presenti.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. Le medesime saranno formalizzate mediante atto pubblico. L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito: - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporle.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo, mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Delle delibere dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, riportato nell'apposito libro.
 

Comitato Direttivo

Art. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più componenti del Comitato Direttivo, quest'ultimo coopterà altri componenti in sostituzione di quelli venuti a mancare. I componenti cooptati dureranno in carica fino alla prossima assemblea, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. In caso di mancata conferma, l'Assemblea provvederà alla nomina di altro o altri componenti del Comitato Direttivo.
Se viene meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. I componenti nominati dall'Assemblea scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione dell'associazione, che dovranno, peraltro, essere esercitati tassativamente nei limiti delle disponibilità liquide ed effettive dell'associazione stessa.
Il Comitato Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
Il Comitato Direttivo determina l'entità delle quote associative, che verranno finalizzate esclusivamente per fare fronte alle spese di funzionamento dell'associazione, e stabilisce le modalità per il reperimento di altri fondi necessari per le spese stesse. Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri ad uno o più componenti del Comitato stesso.
Il Comitato Direttivo potrà, altresì, conferire speciali incarichi a procuratori.
Il Comitato Direttivo potrà predisporre un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Delle delibere del Comitato Direttivo si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da riportare nell'apposito libro.

Presidente

Art. 10

Il Presidente del Comitato Direttivo, ovvero il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo, hanno la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi ed in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.
 

Collegio dei Revisori

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione consiste nel controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
 

Bilancio

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.

Art. 13

L'associazione si estingue per deliberazione dell'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, adottata mediante atto pubblico. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità similari o di utilità sociale, in conformità a quanto verrà deliberato dall'Assemblea.
 

Norme finali

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile.

Copyright © 1999 Associazione per Internet