Progetto Chernobyl - Comitato Carpi - Novi - Soliera
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Legambiente solidarietà
Il Comitato per il Progetto Chernobyl Carpi, Novi e Soliera è affiliato a
Legambiente Solidarietà

Il Nostro Statuto

 


Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

E' costituito con atto n° 57/I del due maggio 1995 (2/05/1995) depositato all'Ufficio del Registro di Carpi l'Associzione "COMITATO PER IL PROGETTO CHERNOBYL" di Carpi, Novi e Soliera, senza fini di lucro, con sede in Carpi, Via C.Marx, 76.

La durata dell'Associazione è illimitata.

 

Art. 2
Scopi e finalità

1) I'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di ospitare in Italia, presso famiglie disponibili, i bambini provenienti da Regioni della Bielorussia, Russia e Ucraina, contaminate dal disastro nucleare della centrale di Chernobyl e più in generale di ospitare e di portare aiuto ai bambini, di tutte le parti del mondo, particolarmente bisognosi di cure ed assistenza . Per questo si propone di:

  • dare ospitalità a quei bambini che vivono nelle zone più contaminate dall'incidente nucleare, segnatamente a quelle rurali che presentano i più alti livelli di radioattività;

  • rispettare il principio dell'ospitalità temporanea, e salvo eccezioni, giustificate da oggettivi motivi di salute, non rinnovabile con gli stessi bambini;

  • tutelare su ogni aspetto il soggiorno del minore durante il periodo di ospitalità;

  • garantire un accoglienza mista tra famiglia ed attività di gruppo, con attività di integrazione con i bambini del territorio;

  • sviluppare ed ampliare gli aiuti in loco;

  • consolidare i rapporti con le Istituzioni locali Italiani ed i Paesi nei quali si interviene per garantire trasparenza e affidabilità dell'intervento;

  • stimolare e sviluppare una cultura della solidarietà e di accettazione delle diversità, intervenendo anche in quelle situazioni di infanzia in difficoltà presenti sul territorio locale, nazionale ed internazionale;


2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
  • di informare e sensibilizzare la collettività sulle finalità e scopi portati avanti dall'Associazione, particolarmente nei confronti dei bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

  • preparare e formare in modo preciso e puntuale utilizzando le competenze presenti sul territorio, assistenti sociali e psicologi, le famiglie che ospiteranno i bambini provenienti dai Paesi stranieri;

  • favorire i rapporti con le Istituzioni locali sulle attività dell'Associazione;

  • promuovere e realizzare iniziative di raccolta fondi rivolte ai Cittadini, alle Aziende, alle Associazioni, agli Enti, ecc.;

  • promuovere iniziative specifiche sui temi ambientali, dell'energia e della solidarietà per un sistema di sviluppo sostenibile per tutti gli abitanti del pianeta e per ogni forma di vita, nel rispetto reciproco.
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
 

Art. 3
Risorse economiche

1) I'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • contributi degli aderenti;
  • contributi privati;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni e lasciati testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • entrate da attività promosse e gestite dall'Associazione stessa.
2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.
 

Art. 4
Membri dell'Associazione

1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4) La qualità di socio si perde:

  • per recesso;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statuari;
  • per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione
5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su preposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi primo dello scadere dell'anno in corso.
 

Art. 6
Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  • a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
2) I soci hanno diritto:
  • a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  • a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  • ad accedere alle cariche associative;
  • a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
 

Art. 7
Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Comitato direttivo;
  • il Presidente.
 

Art. 8
L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

  • approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  • nomina i componenti del Comitato direttivo; delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della riunione, in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

 

Art. 9
Il Comitato direttivo

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 10 e non superiore 35, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato direttivo esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato direttivo.

3) Il Comitato direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

  • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • predisporre il bilancio;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 10
Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo. ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al presidente é attribuita la rappresentanza del "Comitato" di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 11
Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

 

Art. 12
Norma finale

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto al Coordinamento nazionale del Progetto Chernobyl di Legambiente.

 

Art. 13
Rinvio

1) Per quanto riguarda non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme dei legge vigenti in materia.

 
 

Progetto Chernobyl Comitato di Carpi, Novi e Soliera - Via C.Marx, 76 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059/695898 - Fax 059/644215 - e-mail: