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Il
Nostro Statuto
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Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
E' costituito con atto n° 57/I del
due maggio 1995 (2/05/1995) depositato
all'Ufficio del Registro di Carpi l'Associzione
"COMITATO PER IL PROGETTO CHERNOBYL"
di Carpi, Novi e Soliera, senza fini di
lucro, con sede in Carpi, Via C.Marx,
76.
La durata dell'Associazione è
illimitata.
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Art. 2
Scopi e finalità
1) I'Associazione ispirandosi ai principi
della solidarietà umana si prefigge
come scopo di ospitare in Italia, presso
famiglie disponibili, i bambini provenienti
da Regioni della Bielorussia, Russia e
Ucraina, contaminate dal disastro nucleare
della centrale di Chernobyl e più
in generale di ospitare e di portare aiuto
ai bambini, di tutte le parti del mondo,
particolarmente bisognosi di cure ed assistenza
. Per questo si propone di:
- dare ospitalità a quei bambini
che vivono nelle zone più contaminate
dall'incidente nucleare, segnatamente
a quelle rurali che presentano i più
alti livelli di radioattività;
- rispettare il principio dell'ospitalità
temporanea, e salvo eccezioni, giustificate
da oggettivi motivi di salute, non rinnovabile
con gli stessi bambini;
- tutelare su ogni aspetto il soggiorno
del minore durante il periodo di ospitalità;
- garantire un accoglienza mista tra
famiglia ed attività di gruppo,
con attività di integrazione
con i bambini del territorio;
- sviluppare ed ampliare gli aiuti in
loco;
- consolidare i rapporti con le Istituzioni
locali Italiani ed i Paesi nei quali
si interviene per garantire trasparenza
e affidabilità dell'intervento;
- stimolare e sviluppare una cultura
della solidarietà e di accettazione
delle diversità, intervenendo
anche in quelle situazioni di infanzia
in difficoltà presenti sul territorio
locale, nazionale ed internazionale;
2) In particolare per la realizzazione
dello scopo prefisso e nell'intento
di agire in favore di tutta la collettività,
l'Associazione si propone di:
- di informare e sensibilizzare la collettività
sulle finalità e scopi portati
avanti dall'Associazione, particolarmente
nei confronti dei bambini e ragazzi
delle scuole elementari, medie inferiori
e medie superiori;
- preparare e formare in modo preciso
e puntuale utilizzando le competenze
presenti sul territorio, assistenti
sociali e psicologi, le famiglie che
ospiteranno i bambini provenienti dai
Paesi stranieri;
- favorire i rapporti con le Istituzioni
locali sulle attività dell'Associazione;
- promuovere e realizzare iniziative
di raccolta fondi rivolte ai Cittadini,
alle Aziende, alle Associazioni, agli
Enti, ecc.;
- promuovere iniziative specifiche sui
temi ambientali, dell'energia e della
solidarietà per un sistema di
sviluppo sostenibile per tutti gli abitanti
del pianeta e per ogni forma di vita,
nel rispetto reciproco.
3) Le attività di cui al comma precedente
sono svolte dall'Associazione prevalentemente
tramite le prestazioni fornite dai propri
aderenti. L'attività degli aderenti
non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate
dall'Associazione le spese vive effettivamente
sostenute per l'attività prestata,
previa documentazione ed entro limiti stabiliti
dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto
economico con l'Associazione derivante da
lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile
con la qualità di socio. |
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Art. 3
Risorse economiche
1) I'Associazione trae le risorse economiche
per il funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti e
di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciati testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali;
- entrate da attività promosse
e gestite dall'Associazione stessa.
2) L'esercizio finanziario dell'Associazione
ha inizio e termine rispettivamente il 1°
gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato
direttivo redige il bilancio e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei soci
entro il mese di febbraio. |
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Art. 4
Membri dell'Associazione
1) L'ammissione a socio, deliberata dal
Comitato direttivo, è subordinata
alla presentazione di apposita domanda
da parte degli interessati.
2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione
dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
3) Sull'eventuale reiezione di domande,
sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4) La qualità di socio si perde:
- per recesso;
- per comportamento contrastante con
gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi
statuari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma
di rapporto di lavoro o di contenuto
patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione
5) L'esclusione dei soci è deliberata
dall'Assemblea dei soci su preposta del
Comitato direttivo. In ogni caso, prima
di procedere all'esclusione, devono essere
contestati per iscritto al socio gli addebiti
che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di replica. Il recesso da
parte dei soci deve essere comunicato in
forma scritta all'Associazione almeno due
mesi primo dello scadere dell'anno in corso.
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Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto,
i regolamenti e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organismi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento
degno nei confronti dell'Associazione;
- a prestare la loro opera a favore
dell'Associazione in modo personale,
spontaneo e gratuito;
2) I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività
promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto
di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti
deliberativi e di tutta la documentazione
relativa alla gestione dell'Associazione,
con possibilità di ottenerne
copia.
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Art. 7
Organi dell'Associazione
1) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.
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Art. 8
L'Assemblea
1) L'Assemblea è composta da tutti
i soci e può essere ordinaria e
straordinaria. Ogni associato potrà
farsi rappresentare in Assemblea da un
altro associato con delega scritta. Ogni
socio non può ricevere più
di due deleghe.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta
l'attività dell'Associazione ed
inoltre:
- approva il bilancio relativamente
ad ogni esercizio;
- nomina i componenti del Comitato direttivo;
delibera l'eventuale regolamento interno
e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande
di ammissione di nuovi associati.
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata
dal Presidente del Comitato direttivo almeno
una volta all'anno per l'approvazione del
bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente
o almeno tre membri del Comitato direttivo,
o un decimo degli associati ne ravvisino
l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera
sulle modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto, sullo scioglimento anticipato
e sulla proroga della durata dell'Associazione.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria
sono presiedute dal Presidente del Comitato
direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente
e in assenza di entrambi da altro membro
del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno otto giorni prima della riunione,
in difetto di convocazione saranno ugualmente
valide le adunanze cui parteciperanno
di persona o per delega tutti i soci e
l'intero Comitato direttivo.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno dei
soci. In seconda convocazione, che non
può aver luogo lo stesso giorno
fissato per la prima, L'Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono
valide quando siano approvate dalla maggioranza
dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione
riguardante lo scioglimento dell'Associazione
e relativa devoluzione del patrimonio
residuo, che deve essere adottata con
il voto favorevole di almeno tre quarti
degli Associati.
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Art. 9
Il Comitato direttivo
1) Il Comitato direttivo è formato
da un numero di membri non inferiore a
10 e non superiore 35, nominati dall'Assemblea
dei soci. Il primo Comitato direttivo
è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono
in carica per due anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato direttivo
esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o
altre cause, uno dei componenti il Comitato
direttivo decada dall'incarico il Comitato
direttivo può provvedere alla sua
sostituzione nominando il primo tra i
non eletti che rimane in carica fino allo
scadere dell'intero Comitato. nel caso
decada oltre la metà dei membri
del Comitato, l'Assemblea deve provvedere
alla nomina di un nuovo Comitato direttivo.
3) Il Comitato direttivo nomina al suo
interno un Presidente, un Vice-Presidente,
un Tesoriere e un Segretario.
4) Al Comitato direttivo spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove
adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria
e straordinaria amministrazione che
non siano spettanti all'Assemblea dei
soci.
5) Il Comitato direttivo è presieduto
dal Presidente o in caso di sua assenza
dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi
dal membro più anziano.
6) Il Comitato direttivo è convocato
di regola ogni mese e ogni qualvolta il
Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente,
lo ritenga opportuno, o quando almeno
i due terzi dei componenti ne facciano
richiesta. assume le proprie deliberazioni
con la presenza della maggioranza dei
suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato
direttivo, redatti a cura del Segretario
e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l'adunanza, vengono conservati
agli atti.
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Art. 10
Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Comitato
direttivo. ha il compito di presiedere
lo stesso nonché l'Assemblea dei
soci.
2) Al presidente é attribuita
la rappresentanza del "Comitato"
di fronte a terzi ed in giudizio. In caso
di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vice-Presidente, anch'esso
nominato dal Comitato direttivo.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle
deliberazioni del Comitato direttivo e
in caso d'urgenza, ne assume i poteri
chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti
adottati nell'adunanza immediatamente
successiva.
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Art. 11
Gratuità delle cariche associative
1) Ogni carica associativa viene ricoperta
a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti
per gli associati di cui al precedente
art. 2.
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Art. 12
Norma finale
1) In caso di scioglimento dell'Associazione,
il patrimonio verrà devoluto al
Coordinamento nazionale del Progetto Chernobyl
di Legambiente.
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Art. 13
Rinvio
1) Per quanto riguarda non espressamente
riportato in questo statuto si fa riferimento
al codice civile e ad altre norme dei
legge vigenti in materia.
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